imposta di registro agevolata su donazioni


 

Not. Adriano Pischetola, 19.10.2001

La recente circolare 91/E dell'Agenzia delle Entrate testualmente ora precisa che 'alle  sole donazioni e liberalità individuate dall’art. 13, comma 2 è applicabile in toto la normativa in materia di imposta di registro, ivi compresi i principi che regolano l’alternatività IVA/registro, nonché le disposizioni agevolative'.

Ergo, anche l'aliquota ridotta per l'acquisto 'prima casa'... sciogliendo così quelle riserve che si erano affacciate inizialmente su questa lista in commento 'a caldo' alla novella legislativa.

Resta ancora da spiegarsi cosa abbia voluto significare l'uso dell'avverbio 'ordinariamente'

 

Not. Giovanni Marasà, 22.10.2001

Se non ho capito male, concordo con P.Giunchi.

L'avverbio “ordinariamente” significa le ordinarie aliquote di registro senza agevolazioni (pertanto, niente registro 3%).

A mio avviso, le uniche agevolazioni che permangono, oltre quelle in materia di catasto e trascrizione di cui il D.100 g. non si occupa, sono quelle previste dal primo comma dell’art.14.

 

 

Not. Giampiero Petteruti

 

Non v'è dubbio che l'art. 14, c. 1, lasci vivere tutte le esenzioni ed agevolazioni previgenti in materia di successioni e donazioni.

 

Ne deriva che i trasferimenti gratuiti di cui all'art. 3, Dlgs 346/1990, non dovranno essere assoggettati all'imposta applicabile agli atti "a titolo oneroso" (P.Giunchi sottolinea sornione - anche se non lo dice - che l'espressione e' impropria, perche' l'imposta di registro si applicherebbe anche a quelli gratuiti non liberali, ovvero a quelli privi di spirito di liberalita' - oppure, secondo teoria piu moderna, a quelli in cui non vi è assenza di interesse patrimoniale).

 

Quanto alla "prima casa", essa, negli atti liberali, riguardava solo le imposte ipotecarie e catastali e, come gia' notato, non subisce mutamenti dopo la "100 giorni".

 

Non riguardando l'imposta di successione e donazione, non potrà continuare a vivere per le donazioni ad estranei superiori a 350 milioni, relativamente alle quali la disciplina delle ipotecaria e catastale non richiederà (più) le autonome dichiarazioni prescritte dall'art. 69, L.342/2000.

 

Per quel che riguarda l'assunto della circolare, ricavato dalla relazione, circa la compatibilità, per ora mi lascia perplesso.