imposta di registro agevolata su donazioni
Not.
Adriano Pischetola,
19.10.2001
La
recente circolare 91/E dell'Agenzia delle Entrate testualmente ora precisa
che 'alle sole donazioni e liberalità individuate dall’art. 13, comma 2 è
applicabile in toto la normativa in materia di imposta di registro, ivi
compresi i principi che regolano l’alternatività IVA/registro, nonché le
disposizioni agevolative'.
Ergo,
anche l'aliquota ridotta per l'acquisto 'prima casa'... sciogliendo così quelle
riserve che si erano affacciate inizialmente su questa lista in commento 'a
caldo' alla novella legislativa.
Resta
ancora da spiegarsi cosa abbia voluto significare l'uso dell'avverbio 'ordinariamente'
Not. Giovanni Marasà, 22.10.2001
Se
non ho capito male, concordo con P.Giunchi.
L'avverbio
“ordinariamente” significa le ordinarie aliquote di registro senza agevolazioni
(pertanto, niente registro 3%).
A mio
avviso, le uniche agevolazioni che permangono, oltre quelle in materia di
catasto e trascrizione di cui il D.100 g. non si occupa, sono quelle previste
dal primo comma dell’art.14.
Not.
Giampiero Petteruti
Non v'è dubbio che l'art. 14, c. 1, lasci vivere tutte le
esenzioni ed agevolazioni previgenti in materia di successioni e donazioni.
Ne deriva che i trasferimenti gratuiti di cui all'art. 3,
Dlgs 346/1990, non dovranno essere assoggettati all'imposta applicabile agli
atti "a titolo oneroso" (P.Giunchi
sottolinea sornione - anche se non lo dice - che l'espressione e' impropria,
perche' l'imposta di registro si applicherebbe anche a quelli gratuiti non
liberali, ovvero a quelli privi di spirito di liberalita' - oppure, secondo
teoria piu moderna, a quelli in cui non vi è assenza di interesse patrimoniale).
Quanto alla "prima casa", essa, negli atti
liberali, riguardava solo le imposte ipotecarie e catastali e, come gia'
notato, non subisce mutamenti dopo la "100 giorni".
Non riguardando l'imposta di successione e donazione, non potrà
continuare a vivere per le donazioni ad estranei superiori a 350 milioni,
relativamente alle quali la disciplina delle ipotecaria e catastale non
richiederà (più) le autonome dichiarazioni prescritte dall'art. 69,
L.342/2000.
Per quel che riguarda l'assunto della circolare, ricavato
dalla relazione, circa la compatibilità, per ora mi lascia perplesso.